Il 19 aprile 2020, il Ministero della Salute spagnolo ha pubblicato un'ordinanza ministeriale per regolamentare sia i prezzi che le informazioni precontrattuali/di etichettatura da fornire ai consumatori che acquistano, fra gli altri articoli, le mascherine facciali. La sezione 4 dell'ordinanza stabilisce gli obblighi di informazione al consumatore riguardanti le mascherine igieniche.
Obblighi dei commercianti
- I dati minimi richiesti nell'etichettatura delle mascherine facciali igieniche sono:
- Dati della società: nome e domicilio della società.
- Nome comune del prodotto: il nome con cui è conosciuto il prodotto, in modo da renderlo facilmente identificabile.
- Contenuto della confezione: numero di unità, se la confezione contiene diverse mascherine.
- Composizione.
- Periodo di utilizzo consigliato.
- Caratteristiche essenziali del prodotto, come la taglia, se rilevante, e se è riutilizzabile o monouso.
- Avvertenze, fra le altre "Questo prodotto non è né di protezione individuale, né un presidio medico".
- Lotto di produzione, se il processo di produzione è realizzato in serie identificabili.
- Istruzioni di utilizzo su come indossare, utilizzare, mantenere, manipolare e disporre le mascherine facciali.
- Luogo di origine, nel caso in cui la sua omissione possa essere ingannevole per il consumatore.
- Se è conforme alle specifiche tecniche UNE 0064-1: 2020, UNE 0064-2: 2020 o UNE 0065: 2020, che stabiliscono i requisiti minimi per le mascherine igieniche, sia riutilizzabili che non, in termini di materiali usati, elaborazione, preparazione, marcatura e utilizzo o altri parametri equivalenti.
- Dati di test sull'efficacia della filtrazione batterica (BFE) e della respirabilità (pressione differenziale), (Pa / cm2), incluso il numero della verifica e il laboratorio utilizzato, nel caso sia stato eseguito un test.
- Nel caso delle mascherine riutilizzabili, deve essere indicato il numero massimo di lavaggi possibili e le istruzioni di lavaggio o sanificazione.
- Prezzo finale completo ai sensi dell'articolo 20.c) del testo consolidato della legge spagnola di tutela dei consumatori (Legge Generale per la Tutela di Consumatori e Utenti, approvata dal Decreto Reale 1/2007 del 16 novembre).
- Le informazioni riportate sull'etichetta non devono riportare iscrizioni, segni, anagrammi o illustrazioni ingannevoli o fuorvianti, e non devono lasciare alcun dubbio riguardo alla vera natura del prodotto.
- Le etichette devono essere collocate in maniera evidente e duratura sulle confezioni dell'articolo/degli articoli, con la raccomandazione di utilizzare gli imballaggi più piccoli disponibili in commercio o, in alternativa, sul prodotto stesso, purché sia perfettamente visibile al consumatore attraverso la confezione. Inoltre, se la vendita avviene tramite internet, le informazioni devono essere indicate anche sul sito web.
In aggiunta, in virtù del Decreto Ministeriale di cui sopra, alcune maschere sono soggette a un prezzo di vendita massimo di € 0,96 al pezzo (tasse incluse). Si ricorda che questo, o qualsiasi altro determinato dalla Commissione Interministeriale per i Prezzi dei Medicinali, è il prezzo di vendita massimo che rimarrà in vigore fino a nuovo ordine da parte del Ministero della Salute spagnolo.
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